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Codice Deontologico dell'Infermiere

Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 13 aprile 2019

 

Capo I

Principi e valori professionali

Art. 1 – Valori

L’Infermiere  è  il  professionista  sanitario,  iscritto  all’Ordine  delle  Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile.

È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici.

Si  pone  come  agente  attivo  nel  contesto  sociale  a  cui  appartiene  e  in  cui  esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

Art. 2 – Azione

L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività.

Le  sue  azioni  si  realizzano  e  si  sviluppano  nell’ambito  della  pratica  clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

Art. 3 – Rispetto e non discriminazione

L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale.

Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare.

Art. 4 – Relazione di cura

Nell’agire  professionale  l’Infermiere  stabilisce  una  relazione  di  cura,  utilizzando  anche l’ascolto e il dialogo.

Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono  coinvolgendo, con  il  consenso  dell’interessato,  le  sue  figure  di  riferimento,  nonché  le  altre  figure professionali e istituzionali.

Il tempo di relazione è tempo di cura.

Art. 5 – Questioni etiche

L’Infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla  loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l’Ordine Professionale.

Art. 6 – Libertà di coscienza

L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie.

Laddove quest’ultima  esprima con persistenza una richiesta di attività  in contrasto con  i valori personali, i  principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione.

L’infermiere  si  può  avvalere  della  clausola  di  coscienza,  ricercando  costantemente  il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.

Capo II

Responsabilità assistenziale

Art. 7 – Cultura della salute

L’Infermiere  promuove  la  cultura  della  salute  favorendo  stili  di  vita  sani  e  la  tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.

Art. 8 – Educare all’essere professionista

L’Infermiere,  nei  diversi  ruoli,  si  impegna  attivamente  nell’educazione  e  formazione professionale degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi.

Art. 9 – Ricerca scientifica e sperimentazione

L’Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati.

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento

L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche,  al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.

Art. 11 – Supervisione e sicurezza

L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Capo III

Rapporti professionali

Art.12 – Cooperazione e collaborazione

L’Infermiere  si  impegna  a  sostenere  la  cooperazione  con  i  professionisti  coinvolti  nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale. 

Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni

L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla  consulenza  e  all’intervento  di  infermieri  esperti  o  specialisti.  Presta  consulenza ponendo  i  suoi  saperi  e  abilità  a  disposizione  della  propria  e  delle  altre  comunità professionali e istituzioni.

Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni  condivise  con  l’equipe,  necessarie  ai  suoi  bisogni  di  vita  e  alla  scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.

Art 14 – Posizione di protezione

L’Infermiere che rilevi  uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di  altro  operatore nelle  sue funzioni, a  qualunque  livello  di  responsabilità,  si  adopera per proteggere  e  tutelare  le  persone  assistite,  la  professione  e  il  professionista,  anche effettuando le opportune segnalazioni.

Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute

L’Infermiere si assicura che  l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate.

Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza.

Art. 16 – Interazione e integrazione

L’Infermiere  riconosce  l’interazione  e  l’integrazione  intra  e  interprofessionale,  quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.

Capo IV

Rapporti con le persone assistite

Art. 17 – Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura

Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza.

L’Infermiere  informa,  coinvolge,  educa  e  supporta  l’interessato  e  con  il  suo  libero consenso,  le  persone  di  riferimento,  per  favorire  l’adesione  al  percorso  di  cura  e  per valutare e attivare le risorse disponibili.

Art. 18 – Dolore

L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura.

Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a  esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona. 

Art. 19 – Confidenzialità e riservatezza

L’Infermiere garantisce e tutela  la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura.

Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente.

Art. 20 – Rifiuto all’informazione

L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul  proprio  stato  di  salute.  Nel  caso  in  cui  l’informazione  rifiutata  sia  necessaria  per prevenire  un  rischio  per  la  salute  di  soggetti  terzi,  l’Infermiere  si  adopera  a responsabilizzare l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.

Art. 21 – Strategie e modalità comunicative

L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci.

Art. 22 – Privazioni, violenze o maltrattamenti

Salvo gli obblighi di denuncia,  l’Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato.

Art. 23 – Volontà del minore

L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia  presa  in  debita  considerazione  l’opinione  del  minore  rispetto  alle  scelte  curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà.

L’Infermiere, quando iI minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.

Art. 24 – Cura nel fine vita

L’Infermiere  presta  assistenza  infermieristica  fino  al  termine  della  vita  della  persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle  cure,  della  palliazione,  del  conforto  ambientale,  fisico,  psicologico,  relazionale  e spirituale.

L’Infermiere  sostiene  i  familiari  e  le  persone  di  riferimento  della  persona  assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

Art. 25 – Volontà di limite agli interventi

L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa. 

Art 26 – Donazione di sangue, tessuti e organi

L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

Art. 27 – Segreto professionale

L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

La  morte  della  persona  assistita  non  esime  l’Infermiere  dal  rispetto  del  segreto professionale.

Capo V

Comunicazione

Art. 28 – Comportamento nella comunicazione

L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e  social media,  si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle  persone  e  degli  assistiti  ponendo  particolare  attenzione  nel  pubblicare  dati  e immagini  che  possano  ledere  i  singoli,  le  istituzioni,  il  decoro  e  l’immagine  della professione.

Art. 29 – Valori nella comunicazione

L’Infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.

Capo VI

Organizzazione

Art. 30 – Responsabilità nell’organizzazione

L’Infermiere  ai  diversi  livelli  di  responsabilità  assistenziale,  gestionale  e  formativa, partecipa  e  contribuisce  alle  scelte  dell’organizzazione,  alla  definizione  dei  modelli assistenziali,  formativi  e  organizzativi,  all’equa  allocazione  delle  risorse  e  alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

Art 31 – Valutazione dell’organizzazione

L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla.

Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso.

Art 32 – Partecipazione al governo clinico

L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie  di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

Art 33 – Documentazione clinica

L’Infermiere  è  responsabile  della  redazione  accurata  della  documentazione  clinica  di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini  del  consenso  o  diniego,  consapevolmente  espresso  dalla  persona  assistita  al trattamento infermieristico.

Art 34 – Risoluzione dei contrasti

L’Infermiere,  qualora  l’organizzazione  chiedesse  o  pianificasse  attività  clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.

Art 35 – Contenzione

L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico.

Essa  ha  esclusivamente  carattere  cautelare di  natura eccezionale e  temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori.

La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono  le  condizioni  che  ne  hanno  giustificato  l’attuazione  e  se  ha  inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.

Art. 36 – Operatori di supporto

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale  pianifica,  supervisiona, verifica,  per  la  sicurezza  dell’assistito,  l’attività  degli  operatori  di  supporto  presenti  nel processo assistenziale e a lui affidati.

Art. 37 – Linee guida e buone pratiche assistenziali

L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità  professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.

Art. 38 – Segnalazioni all’Ordine Professionale

L’Infermiere  segnala  al  proprio  Ordine  le  attività  di  cura  e  assistenza  infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati.  

Capo VII

Libera professione

Art. 39 – Esercizio della libera professione

L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza  e  valorizza  il  proprio  operato  anche  attraverso  il  principio  dell’equo compenso.

Art. 40 – Contratto di cura

L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti,  formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa  in  carico  dei  bisogni  assistenziali,  quanto  espresso  dalla  persona  in  termini  di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

Art 41 – Sicurezza e continuità delle cure

L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle  cure  delle  persone  assistite  anche  rispettando  i  propri  tempi  di  recupero  biofisiologico.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art 42 – Libertà da condizionamenti

L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.

Art. 43 – Conflitto d’interesse

L’Infermiere  che  si  dovesse  trovare  in  situazione  di  conflitto  di  interesse  lo  dichiara espressamente.

Art. 44 – Contrasto all’esercizio abusivo della professione

L’Infermiere e l’Ordine Professionale  contrastano e  denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.

Art. 45 – Decoro

L’Infermiere cura la propria persona e il decoro personale.

Art. 46 – Rappresentanza professionale e comunicazione pubblicitaria

L’Infermiere  esercita  la  funzione  di  rappresentanza  della  professione  con  dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono  il  decoro  e  l’immagine  della  comunità  professionale  e  dei  suoi  attori istituzionali.

Osserva  le  indicazioni  dell’Ordine  Professionale  nella  informazione  e  comunicazione pubblicitaria.

Art. 47 – Obbligo di rispetto delle norme

L’Infermiere rispetta le norme e gli  adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che  riguardano  la  professione,  anche  attenendosi  alle  linee  di  indirizzo  dell’Ordine Professionale.

Art. 48 – Attività consulenziale e peritale

L’Infermiere non  svolge  attività  di  natura  consulenziale e  peritale se  non  è  in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

In  ogni  caso  questa  attività  deve  essere  svolta  nel  rispetto  dei  principi  deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto  di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.

L’Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 49 – Natura vincolante delle norme deontologiche

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti  gli  iscritti  all’Ordine  delle  Professioni  Infermieristiche;  la  loro  inosservanza  è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale.

Art. 50 – Ordini Professionali. Enti sussidiari dello Stato

Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti il loro essere Enti sussidiari dello Stato.

Art. 51 – Ordini professionali. Codice Deontologico

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali  sono tenuti a recepire il presente Codice  e  a  garantire  il  rispetto  delle  norme,  nel  quadro  dell’azione  di  indirizzo  e coordinamento  esercitata  dalla  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  delle  Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli  iscritti  agli  Albi,  il  Codice  Deontologico  e  a  tenere  periodicamente  corsi  di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

Art. 52 – Ordini professionali e altri ruoli pubblici

L’Ordine Professionale non interviene nei confronti  dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni.

Art. 53 – Clausola finale

Ogni  altro  comportamento  che  violi  il  decoro  e  la  dignità professionale  è  sanzionabile dall’Ordine.

 

 

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOPI al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento